Fornitori di beni e servizi
Individuazione uffici ai sensi dell'art.15 L.183/2011
Ai sensi dell'art. 15 della Legge n.183 del 12.11.2011, "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati". La Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione, n.14/2011, chiarisce che "le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'acceso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti"; tale adempimento, inoltre, risulta indispensabile per consentire idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive.
A tal fine, si comunica a tutte le amministrazioni interessate che le richieste di verifica dei dati dichiarati mediante autocerticazione devono essere indirizzate alla e-mail:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- Ufficio Personale per le dichiarazioni inerenti il personale;
- Ufficio Didattica per le dichiarazioni inerenti gli alunni;
- Ufficio Contabilità e Affari Generali per i dati di soggetti esterni, esperti e fornitori.